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Centro interdipartimentale di Bioclimatologia

Statuto

Art. 1
Costituzione del Centro


In conformità all'art.25 dello Statuto dell'Università di Firenze, è istituito il Centro Interdipartimentale per la Bioclimatologia, cui partecipano le seguenti Unità Amministrative:

  • Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale,
  • Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica,
  • Dipartimento di Medicina Interna,
  • Dipartimento di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Chimica Analitica Ambientale,
  • Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente,
  • Dipartimento di Scienze Dermatologiche.

 

Art. 2
Finalità del Centro


Il Centro si propone di:

  • promuovere, coordinare, organizzare e sostenere l'attività di ricerca multidisciplinare nel settore della Bioclimatologia;
  • coordinare e sostenere l'attività di ricerca uni disciplinare nel settore della Bioclimatologia;
  • fornire attività di supporto alle attività didattiche attinenti la Bioclimatologia;
  • promuovere collaborazioni con altre Università e complessi scientifici e operativi nazionali ed internazionali;
  • promuovere ogni tipo di iniziativa, che dia giusto rilievo alla ricerca ed alla cultura nel campo della Bioclimatologia: seminari, convegni e corsi di specializzazione e di aggiornamento, approntare materiale didattico, illustrativo, convenzionale e multimediale;
  • offrire le proprie competenze alle esigenze scientifiche, tecniche, culturali del territorio, costituendo un centro di documentazione, inclusa una banca dati delle competenze;
  • organizzare stage di formazione;
  • collaborare a scuole di eccellenza rivolte alla preparazione di particolari figure professionali.

 

Art. 3
Autonomia amministrativa


Il centro è dotato di autonomia amministrativa.

 

Art. 4
Organi del Centro


Gli organi del Centro sono:

  •  il Consiglio Direttivo
  • il Direttore.

 

Art. 7
Il Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo composto:

  • dal Direttore;
  • da due rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) di ciascuna Unità Amministrativa partecipante alle attività del Centro, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

 

In prima applicazione del presente regolamento e fino alla nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal professore ordinario con maggiore anzianità di carriera.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e non possono essere nominati per più di due trienni consecutivi. La partecipazione al Consiglio non può essere oggetto di delega.
I Consigli sono convocati dal Presidente almeno tre volte l’anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.



Art. 8
Compiti del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo assume le seguenti funzioni:

1)  designa il Presidente ed il Direttore;
2)  identifica le linee di ricerca del Centro;
3)  identifica e programma l'attività culturale del Centro;
4)  identifica e programma l'attività didattica del Centro;
5)  delibera sulla adesione al centro di altre Unità Amministrative che ne facciano richiesta;
6)  gestisce l'aspetto economico delle attività del Centro, occupandosi di individuarne e ridistribuirne le risorse;
7)  stabilisce i criteri di distribuzione dei fondi tra i vari programmi scientifici, culturali e didattici;
8)  approva i bilanci del Centro secondo le norme dell’art.18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
9)  approva, entro il 30 giugno di ogni anno, le richieste di finanziamento ed il piano annuale e triennale di sviluppo;
10) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
11)  approva, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione prevista dall'art 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Art. 9
Il Direttore


Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i docenti delle Unità Amministrative partecipanti alle attività del Centro. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Il Direttore assume le seguenti funzioni:

1)  fa parte del Consiglio del Centro;
2)  coordina le attività del Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
3)  collabora alla predisposizione dei programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio.


  
Art. 10
Attività di ricerca


L'attività di ricerca viene svolta nei Dipartimenti, negli Istituti o presso Enti Esterni, pubblici o privati, convenzionati.



Art. 11
Finanziamenti


Il Centro potrà disporre di finanziamenti provenienti da:

1)  contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca stipulati con Enti Esterni;
2)  contributi versati da terzi per partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse e gestite dal Centro;
3)  prestazioni e consulenze in conto terzi; 
4)  contributi da parte delle Unità Amministrative partecipanti; 
5)  proventi di attività editoriali; 
6)  eventuali contributi di funzionamento dell’Università o di Enti Esterni, pubblici o privati.

 

Art. 12
Sede


Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agro-forestale.



Art. 13
Modifiche


Modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri.

 
ultimo aggiornamento: 15-Mag-2019
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